Crisi Ucraina ed esonero contributo addizionale, indicazioni dall’INPS



L’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea (INPS, messaggio 10 marzo 2023, n. 1022).


La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework (TCF).


 


Si tratta, come noto, dell’agevolazione introdotta dal citato decreto per contrastare gli effetti economici prodotti dalla crisi in Ucraina in favore dei datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A allo stesso decreto che, dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.


 


L’INPS, con il messaggio in oggetto, fornisce le indicazioni operative sulle modalità di fruizione dell’esonero in argomento, illustrando anche i criteri utilizzati per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.


 


La Commissione europea ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni: gli aiuti complessivamente fruiti per impresa – al lordo di qualsiasi imposta o altro onere – non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023 in favore di imprese colpite dalla crisi che hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022.


 


Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la cosiddetta clausola Deggendorf  secondo la quale, i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.


 


L’Istituto precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro è modulata sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.


 


Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle seguenti aliquote:


 













Aliquota Utilizzo dell’integrazione salariale
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero dello stesso.


 


Vengono poi riportati in altra apposita tabella anche i criteri per la determinazione da parte dell’INPS dell’ammontare degli importi dell’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.


 


Nel messaggio si precisa, infine, che, qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.